Il Servizio nazionale di PROTEZIONE CIVILE, istituito con la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 s.m.i., è costituito dall’insieme di tutte le strutture e le attività messe in campo dallo Stato, dalle Regioni, dalla Province, dagli Enti Locali, dagli Enti Pubblici Nazionali e Territoriali e da ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, con il compito specifico di: “tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi".
In particolare, sono attività di protezione civile quelle volte:
Previsione: consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
Prevenzione: consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 della L. 225/1994 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
Soccorso: consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 della L. 225/1994 ogni forma di prima assistenza.
Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
Per maggiori informazioni si rinvia anche al sito del Dipartimento di Protezione Civile e della Protezione Civile della Regione Campania