ELEZIONI TRASPARENTI
Informazioni utili per i candidati alla carica di sindaco ed i candidati consiglieri comunali
Rendicontazione spese ed entrate candidati alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale
Con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.
Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto – al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d’appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di regione, previsto dall’articolo 13 della legge n. 515/1993 – il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.
Si precisa che nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario e che nessun mandatario può assumere l’incarico per più di un candidato.
Si rammenta che la designazione del mandatario va depositata tempestivamente presso la segreteria del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale prima dell'apertura del conto corrente allo stesso intestato.
Come previsto dalla l. 515/1993 e dall'art. 13 della l. 96/2012, tutti i candidati (eletti e non eletti) sono tenuti, entro tre mesi dalla data della proclamazione, a depositare presso la Segreteria del Collegio Regionale di garanzia Elettorale, il rendiconto delle spese elettorali e dei contributi ricevuti, anche nel caso in cui il candidato non abbia sostenuto spese nè ricevuto contributi, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 l. 515/1993.
Alcune Informazioni:
Nuovo Palazzo di Giustizia, Centro Direzionale, Piazza Porzio, Lotto 1 - 80143 Napoli
Piano: 2°, Stanza: 215
Telefono: 081/2233192 - 081/2232070 Fax: 081/2232062
Email: collegioregionalegaranziaelettorale.ca.napoli@giustizia.it
PEC: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it
Per maggiori informazioni vedi https://www.corteappello.napoli.it/area_elettorale.aspx?pnl=2
A V V E R T E N Z E
La legge 6 luglio 2012 n. 96 prevede l’obbligo della rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale da parte di tutti i candidati a sindaco e a consigliere comunale nelle elezioni che si svolgono nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
I candidati che ricevono fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale o spendono più di 2.500 euro hanno l’obbligo di designare un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale,istituito presso ogni corte d’appello, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato. solo successivamente al deposito della nomina del mandatario presso il collegio regionale di garanzia elettorale, si potrà aprire un unico conto corrente bancario dedicato intestato ad esempio: “(cognome e nome), mandatario elettorale di (cognome e nome candidato)” attraverso tale conto corrente, dovranno transitare tutti i fondi e tutte le spese relative alla campagna elettorale del candidato.
Tutti gli ordini di acquisto e di spesa per la campagna elettorale, dovranno essere effettuati a cura dei singoli mandatari. Le relative fatture dovranno essere intestate al candidato e riportare la dicitura: “materiale per campagna elettorale comunali anno 2020”.
Tutti i candidati devono rendere una dichiarazione relativa alle spese sostenute per la campagna elettorale, anche se negativa, entro tre mesi dalla proclamazione dell’ultimo eletto:
1) al presidente del consiglio comunale;
2) al collegio regionale di garanzia elettorale.
Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate.
Al mancato deposito presso il collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sopra indicata, consegue l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822,84 a euro 103.291,38.
Inoltre, l’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata in modo definitivo dal collegio di garanzia elettorale, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto.
Si ribadisce che l’obbligo della dichiarazione di cui all’art. 2 della legge 441/1982, sancito dall’art. 7 comma 6 della L. 515/93 riguarda anche quei candidati che per la propria campagna elettorale non hanno sostenuto spese e non hanno ricevuto alcun contributo.
La dichiarazione/rendicontazione deve essere sottoscritta ed ai sensi dell’art. 2, comma 3, della citata L. 441/1982, i candidati devono apporre la formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”.
Alla dichiarazione vanno allegate le fotocopie dei documenti di identità del candidato e del mandatario elettorale, qualora designato, nonché copie delle ricevute delle spese sostenute.
Le spese inerenti la campagna elettorale, si intendono quelle relative:
alla produzione, all’acquisto o all’affitto dei materiali e dei mezzi per la propaganda;
alla distribuzione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all’autenticazione delle firme e all’espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.
Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi,sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili documentate.
Le dichiarazioni ed i rendiconti depositati sono liberamente consultabili.
Il superamento dei limiti di spesa, previsti dall’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 comporta (infine) una sanzione non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell’importo eccedente il limite previsto.
LA COMPILAZIONE E LA CONSEGNA DEL RENDICONTO È OBBLIGATORIA ANCHE NEL CASO DI MANCATA ELEZIONE DEL CANDIDATO.
SCARICA L'AVVISO PER IL RENDICONTO
ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA PREVISTI DALLA LEGGE N. 3/2019
Il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.
Si rammenta che, ai sensi di tale legge, in particolare dell’art. 1, comma 14, entro il quattordicesimo (14) giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo del medesimo articolo, hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.
Il Comune, secondo quanto disposto dal successivo comma 15 del citato articolo 1, entro il settimo (7) giorno antecedente la data della consultazione elettorale, ha l’obbligo di pubblicare in apposita sezione del proprio sito internet, denominata «Elezioni trasparenti», il curriculum vitae e il certificato penale per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo e previamente comunicati alla stessa amministrazione.
Riferimenti Normativi
LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3. “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.
art.1 comma 14 - (adempimenti previsti per i partiti e i movimenti politici, nonché le liste ammesse alla competizione elettorale)
14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non e’ richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati e’ finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della meta’.
art.1 comma 15 - (adempimenti previsti per l’ente cui si riferisce la consultazione elettorale)
15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell’ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell’interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l’elezione, già’ pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all’elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.
art. 1, comma 23 - Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.