Ricevuta della Richiesta CIE quale Documento di Riconoscimento

Pubblicazione della Circolare 9/2019 – Ricevuta CIEIl nuovo documento CIE non sarà consegnato a vista dagli uffici anagrafici: una volta allo sportello, un operatore comunale acquisirà i dati su un sistema informatico collegato con il Centro Nazionale dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno.

Terminate le operazioni, al cittadino verrà rilasciata una ricevuta che attesta l'avvenuta registrazione insieme alla prima metà del Pin e del Puk identificativo corrispondente alla carta.

E' stata confermata la possibilità dell'utilizzo della ricevuta della CIE come documento di riconoscimento in quanto la stessa reca le caratteristiche formali previste dall'art.35, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Facendo seguito, infatti, prima alle circolari n.2 del 14 febbraio 2018 e n.5 del 27 febbraio 2018 (disponibili all'indirizzo https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari), concernenti l'utilizzo della ricevuta della richiesta della carta d'identità elettronica (CIE) (art.5 del D.M. 23/23/12/2015) quale documento per il riconoscimento dell'elettore al seggio elettorale, poi, successivamente in data 16/07/2019, è stata pubblicata sul sito dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno (https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-n9-del-16-luglio-2019) la circolare 9/2019 relativa all’utilizzo della ricevuta della CIE come documento di riconoscimento e all’utilizzo dell’app Ve.DO (https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-fisica/vedo/) come meccanismo di verifica della medesima ricevuta.

Tale disposizione è stata nuovamente ribadita dalla Circolare n.7/Anag.CIE/2019, prot.219613 del 25/07/2019 della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.

Per tale disposizione il rilascio della carta d'identità cartacea, dal 9 ottobre 2017, avverrà a vista ai cittadini che che ne facciano richiesta, esclusivamente a fronte di una reale e documentata urgenza, o ai cittadini iscritti all'A.I.R.E..

Infatti, i casi da comprovare, previa esibizione di idonea documentazione che verrà trattenuta in copia dallo sportello anagrafe, sono esclusivamente e tassativamente quelli previsti dalla circolare 4/2017 del Ministero dell’Interno del 31/03/2017:

  • per motivi di viaggio;
  • per motivi di consultazione elettorale.

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