Raccolta firme per proposte di legge di iniziativa popolare, referendum, petizioni

Modalità e procedure per la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare

1. Avvio del procedimento

I promotori dell'iniziativa legislativa popolare devono presentarsi - in numero non inferiore a 10 e muniti di certificato di iscrizione nelle liste elettorali - alla cancelleria della Corte di cassazione per dichiarare la volontà di avviare l'iniziativa, indicando il titolo del progetto di legge; la cancelleria redige un verbale di presentazione e provvede a far pubblicare l'annuncio dell'iniziativa nella Gazzetta Ufficiale (art. 7, commi primo e secondo, legge n. 352/1970).

2. Fogli per la raccolta delle firme

Le firme devono essere raccolte su appositi fogli, in cui è riprodotto il testo del progetto di legge (non è necessario che i predetti fogli riportino anche la relazione illustrativa, che deve comunque essere consegnata all'atto della presentazione alla Camera). Se il testo è troppo lungo per essere contenuto in un unico foglio, possono essere usati più fogli, uniti in modo che non possano essere distaccati (art. 49, commi terzo e quarto, legge n. 352/1970).

Nella parte dei fogli dedicata alla raccolta delle firme devono essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita dell'elettore sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto (per i residenti all'estero, l'iscrizione nelle liste elettorali dell'AIRE) (art. 8, commi primo e secondo, legge n. 352/1970).

Al seguente link è possibile scaricare un esempio di modulo per la raccolta delle firme.

3. Vidimazione dei fogli

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio dell'iniziativa, i fogli devono essere presentati alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari per la loro vidimazione (che consiste nell'apposizione sul foglio del bollo dell'ufficio, della data e della firma del funzionario preposto)(art. 7, quarto comma, legge n. 352/1970). In mancanza del bollo, della firma del funzionario o della data, il foglio non è valido e le firme raccolte su di esso sono nulle. Non sono validi i fogli vidimati oltre sei mesi prima della presentazione del progetto di legge alla Camera (art. 49, terzo comma, secondo periodo, legge n. 352/1970).

4. Numero e requisiti di validità delle firme

I fogli devono contenere almeno 50.000 firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali o muniti di una sentenza di accoglimento di ricorso avverso le decisioni delle commissioni elettorali (art. 48, commi primo e terzo, legge n. 352/1970.)

Le firme devono essere autenticate da uno dei seguenti soggetti: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti della conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri provinciali, metropolitani e comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità (art. 14, comma 1, legge n. 53/1990), consoli (per i cittadini residenti all'estero: art. 8, terzo comma, legge n. 352/1970).

L'autenticazione deve essere datata. Essa può anche essere collettiva (cioè riferita a tutte le firme contenute in ciascun foglio): in questo caso, deve indicare anche il numero di firme contenute nel foglio. Le firme prive di autenticazione sono nulle.

5. Certificati elettorali

La legge richiede che ai fogli recanti le firme siano allegati i certificati elettorali (anche collettivi) dei cittadini la cui firma è contenuta nei fogli stessi (articolo 8, sesto comma, legge n. 352/1970).

All'atto della presentazione della proposta di legge alla Camera, ciascun foglio vidimato recante le firme deve essere corredato degli originali dei certificati elettorali ad esse riferiti, in modo da rendere quanto più rapido possibile, in sede di verifica della regolarità formale dell'iniziativa, l'abbinamento tra ciascuna firma e il relativo certificato.

Ove la certificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali di un comune sia scritta in calce al foglio recante le relative firme, con indicazione del numero di iscrizione, dell'autorità comunale che provvede a tale certificazione, della relativa data e del bollo dell'ufficio non è necessario allegare i certificati elettorali in originale.

Qualora i comuni rilascino i certificati elettorali in formato elettronico, questi potranno essere utilizzati adottando i seguenti accorgimenti:

  1. i certificati devono essere trasmessi da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del comune a un indirizzo PEC dei promotori, e quindi inoltrati al seguente indirizzo PEC della Camera: pdlpopolari@certcamera.it (così che, a fini di garanzia della provenienza e autenticità dei certificati, tutti i passaggi di trasmissione dei medesimi certificati rimangano sempre nel circuito della certificazione elettronica);
  2. i messaggi PEC con cui si procede all'inoltro dei certificati elettronici devono consentire l'inequivoca individuazione dei fogli vidimati in cui sono contenute le relative firme;
  3. a ciascun foglio vidimato recante le firme deve essere allegata una copia cartacea dei certificati inviati tramite PEC ad esse riferite, indicando che si tratta di "copia di certificato inviato tramite PEC".

6. Presentazione alla Camera

Qualora intendano presentare la proposta di legge alla Camera dei deputati, i promotori, completata la raccolta delle firme e dei relativi certificati elettorali, depositano il progetto di legge al Servizio per i Testi normativi, consegnando i fogli vidimati recanti le firme (con allegati i relativi certificati), la relazione illustrativa (se non riprodotta nei fogli) e copia del verbale di presentazione dell'iniziativa alla Corte di cassazione, indicando gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato l'annuncio della stessa.

Dell'avvenuta presentazione della proposta di legge è data comunicazione all'Assemblea, con la pubblicazione di un annuncio nell'allegato A ai resoconti della prima seduta successiva.

La stampa del progetto di legge e la sua assegnazione sono invece subordinate alla successiva verifica e al computo delle firme, necessarie per accertare la regolarità dell'iniziativa (art. 48, secondo comma, legge n. 352/1970). Si ricorda infine che i progetti di legge d'iniziativa popolare il cui iter non si sia concluso nella legislatura in cui sono presentati sono mantenuti all'ordine del giorno della Camera anche nella legislatura successiva.

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