Il Consiglio Comunale elegge, con le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento, il proprio Presidente.
L'elezione del Presidente del Consiglio Comunale avviene a scrutino segreto e con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se al terzo scrutinio non si raggiunge la maggioranza prescritta, è sufficiente per l'elezione la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le funzioni del Presidente del Consiglio sono stabilite dalla legge e specificate nel regolamento.
Il Presidente del Consiglio Comunale cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Consiglio Comunale, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio Comunale. La decisione può essere estesa, su decisione dei sottoscrittori, anche all'Ufficio di Presidenza.