IL CONSENSO INFORMATO:In primo luogo la legge si pone l’obbiettivo di promuovere e valorizzare la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico attraverso il consenso informato. Infatti è previsto che ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo in merito alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari ed anche riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario.
Inoltre grazie al consenso informato il paziente può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare una persona di sua fiducia o un familiare incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece. Il consenso informato è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico e può essere revocato o modificato in qualsiasi momento.
Infine all’interno della legge è prevista la possibilità di pianificazione delle cure condivisa tra medico e paziente, nonché una maggiore tutela per i minori, gli interdetti e gli inabilitati.
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT):Un’altra novità, contenuta nella disposizione legislativa, è sicuramente la possibilità per ogni persona maggiorenne e capace di intendere di volere di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari attraverso le disposizioni anticipate di trattamento, in vista di un eventuale futura incapacità di autodeterminazione.
Il medico è tenuto a rispettare le dichiarazioni anticipate di trattamento che possono essere disattese, in tutto o in parte, solo qualora appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di migliorare la qualità di vita del disponente.
Nella legge si prevede, infine, la possibilità di nominare una persona di fiducia, c.d. fiduciario, tramite la sottoscrizione da parte del paziente all’interno delle disposizioni anticipate di trattamento. Il nominato avrà il compito di rappresentare il paziente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
La legge ribadisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Il cuore della legge è l'introduzione della disciplina delle Dat, disposizioni anticipate di trattamento, con le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità.
Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati:
Quale la novità?
Da oggi le Dat si possono fare. Viene definitivamente sgombrato il campo dal dubbio se la nutrizione e la idratazione artificiale possano essere rifiutate.
Dalla legge (articolo 1, comma 5) sono considerate una modalità di somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici e pertanto, in quanto tali, a tutti gli effetti “trattamenti sanitari”.
Chi può fare le Dat?
Qualunque persona che sia:
In che forma si possono manifestare le Dat?
L'atto non sconta nessun tipo di imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto.
Come si fa un testamento biologico?
Le DAT espresse nel biotestamento possono essere redatte in tre diverse forme:
1. puoi scrivere un testo di tuo pugno;
2. Se stai cercando il modello della dichiarazione anticipata di trattamento puoi scaricare e compilare il modulo QUI (PRESTO DISPONIBILE);
3. puoi modificare il modulo secondo le tue necessità ed esigenze.
E se il paziente non è in condizioni di firmare?
La legge notarile prevede la possibilità di stipulare l'atto in presenza di due testimoni.
Può inoltre manifestare le DAT anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che consenta di comunicare o attraverso un atto.
Occorre una preventiva consultazione con un medico?
Sì. La legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.
Si possono revocare o modificare le Dat?
Sì, in qualunque momento:
Sono valide le Dat rilasciate prima di questa legge?
Sì. Conservano validità se ed in quanto non risultino contrarie alle prescrizioni di questa legge, anche se rilasciate in un periodo di vuoto normativo.
Dove viene pubblicizzata la Dat?
Si può nominare un terzo che si interfacci con i medici?
Sì. La legge prevede la possibilità (non l'obbligo) di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui:
Cosa succede in caso di contrasto tra il fiduciario e il medico?
L'art 3, comma 5, della legge prescrive che in tal caso la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all'art. 406 del codice civile o del medico o del direttore della struttura sanitaria.
Si possono nominare più fiduciari?
La legge non lo vieta, ma sarebbe opportuno di no, onde evitare possibili contrasti tra loro.
In ogni caso potrebbe essere opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l'incarico.
Il fiduciario nominato ha l'obbligo di accettare?
No. Il fiduciario può non accettare l'incarico (che prevede una sottoscrizione delle Dat per accettazione) ovvero rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al disponente.
Se accetta, gli viene consegnata una copia delle Dat.
Il disponente può revocare o modificare Il fiduciario?
Sì, lo può fare. In qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione nelle stesse forme in cui lo ha nominato.
Se viene revocato il fiduciario senza sostituzione o questi rinunzia le Dat perdono efficacia?
No. Le Dat conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria. In mancanza del fiduciario, in caso di necessità di un alter ego, sarà il giudice tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.