Esercizi di Somministrazione: Apertura, Subingresso, Variazione, Cessata attività
Descrizione del procedimento
<p><a id="Inizio" name="Inizio"></a></p>
<p><a href="#dati">DATI GENERALI</a><br />
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<a href="#requisiti">REQUISITI</a><br />
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<a href="#ricordati">RICORDATI</a><br />
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<a href="#Documentazione">DOCUMENTAZIONE</a></p>
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<a id="dati" name="dati"></a><br />
DATI GENERALI<br />
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L'apertura, il trasferimento di sede, il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono soggetti S.CI.A..<br />
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Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico si dividono in 4 tipologie:<br />
<br />
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);<br />
<br />
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonchè di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);<br />
<br />
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;<br />
<br />
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.<br />
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Modalità di presentazione<br />
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L'interessato può presentare la segnalazione certificata di inizio attività indirizzata allo sportello unico per le attività produttive utilizzando l'apposita modulistica.<br />
La segnalazione deve essere firmata dal titolare dell'attività, in caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società, e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.<br />
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Tempistica<br />
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Il diritto all'esercizio dell'attività è automatico e pertanto la stessa può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA di cui all'art. 19 della legge 241/90, purchè il titolare risulti in possesso dei requisiti soggettivi, dei relativi nulla osta e abbia la disponibilità dei conformi locali sede dell'attività.<br />
In caso di incompletezza della documentazione, qualora la segnalazione venga presentata in modello cartaceo, potranno essere richieste integrazioni. Qualora la segnalazione venga presentata priva di elementi essenziali, non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata. Le scia incomplete, pervenute in modalità on-line, soggette a un controllo formale al momento della loro presentazione saranno dichiarate irricevibili.</p>
<p><a href="#Inizio">Inizio pagina</a><br />
<a id="requisiti" name="requisiti"></a><br />
REQUISITI<br />
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Morali</p>
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<strong>ART. 71 DEL D.LGS N. 59/2010</strong></p>
<p>I soggetti che intendono aprire un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, sia che si tratti di titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di società non devono trovarsi in una delle condizioni elencate:<br />
<br />
a) essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;<br />
b) aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;<br />
c) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;<br />
d) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;<br />
e) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;<br />
f) essere sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;<br />
<br />
Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.<br />
<br />
Il divieto di esercizio dell'attività, per le lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.<br />
<br />
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.<br />
<br />
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.</p>
<p><strong>REQUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI 11, 92 E 131 DEL TULPS</strong></p>
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Professionali<br />
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L'esercizio, in qualsiasi forma di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:<br />
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;<br />
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione, o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;<br />
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.<br />
<br />
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui sopra devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.</p>
<p><br />
Del locale<br />
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Il locale poi deve rispondere ai requisiti:<br />
Di conformità, al regolamento edilizio, alle norme urbanistiche e relative destinazioni d'uso, ed alle norme igienico sanitarie contenute nel regolamento d'igiene;<br />
Di rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico previste nella L. n. 447/1995;<br />
Di rispetto delle norme in materia di sicurezza;<br />
Di rispetto dei requisiti di sorvegli abilità.</p>
<p><a href="#Inizio">Inizio pagina</a></p>
<p><a id="ricordati" name="ricordati"></a><br />
RICORDATI<br />
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Dopo l’allestimento del locale bisogna presentare la documentazione per la notifica all’autorità sanitaria.<br />
I Pubblici Esercizi che utilizzano impianti di diffusione sonora, ai sensi del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011, devono produrre la documentazione di cui all'art. 4 del D.P.R..<br />
I locali ove viene svolto trattenimento in genere, in modo permanente, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. devono essere provvisti di Certificato Prevenzione Incendi.</p>
<p><a href="#Inizio">Inizio pagina</a></p>
<p><a id="Documentazione" name="Documentazione"></a><br />
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA MODULISTICA<br />
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-Copia autenticata ai sensi di legge dei requisiti professionali<br />
-Planimetria con stralcio planimetrico e indicazione della quadratura totale e di somministrazione, con indicazione area interna deposito contenitore rifiuti<br />
-Relazione tecnica</p>
<p><strong> -</strong>Dichiarazione del tecnico ai sensi DELLA LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 29/12/2018, ART. 2 E 3<br />
-Dichiarazione di legalità</p>
<p>-Copia contratto di fitto o dichiarazione di proprietà del locale</p>
<p>- Modello per la notifica sanitaria con la relativa documentazione<br />
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<p><br />
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