L'elaborato dovrà essere formalizzato in apposita cartella, faldone o raccoglitore dell'intera documentazione, pena il non accoglimento dell'istanza: non verranno prese in carico dagli uffici del Servizio fascicolature precarie (elastici, graffette, spillette, ecc.).
ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA - L.73/2010 (conversione del D.L. 40/2010)
Il 26/05/2010 è entrato in vigore il D.L. 25/3/2010 n. 40 convertito in Legge 22/5/2010 n. 73, che contiene alcune significative novità in materia edilizia, dal momento che sostituisce (all’art. 5) l’art. 6 del DPR 380/2001 che elenca i casi di attività edilizia libera, da realizzare senza titolo abilitativo, cioè senza DIA, né permesso di costruire (PdC).
REGIME DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA:
A seguito dell’entrata in vigore del D.L.40/2010 convertito in L.73/2010, viene delineato un sistema così tripartito:
1) interventi di edilizia libera di cui all'art.6 DPR 380/2001 originario (comma 1, lettere a,b,c,) oltre a due interventi ulteriori (comma 1, lettere d, e), che possono essere realizzati senza comunicare nulla al Comune. In questo caso, secondo quanto stabilisce il comma 1, spetta al privato acquisire eventuali autorizzazioni o atti di assenso * previsti dalle norme statali e regionali di settore e conservarli tra la propria documentazione, per esibirli in caso di eventuale controllo o intervento successivo sull'immobile;
2) interventi di edilizia libera che possono essere liberamente realizzati previa comunicazione di inizio lavori al Comune, alla quale vanno sempre e comunque allegati eventuali autorizzazioni o atti di assenso* previsti dalle normative statali e regionali di settore (comma 2 lett. b,c,d,e);
3) manutenzioni straordinarie (comma 2, lett.a), compresi l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, che non riguardino parti strutturali dell'edificio, nè comportino l'aumento del numero delle unità immobiliari o l'incremento dei parametri urbanistici, previa comunicazione di inizio lavori, accompagnata da una relazione tecnica asseverata, nella quale il professionista tecnico abilitato dichiara che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo, accompagnata da opportuni elaborati grafici, oltre che da eventuali autorizzazioni e atti di assenso previsti dalle normative statali e regionali di settore e dai dati identificativi dell'impresa esecutrice.
Il professionista tecnico abilitato dovrà altresì preliminarmente dichiarare di non avere rapporti di dipendenza nè con l'impresa nè con il committente.
Per tutti gli interventi è previsto l'obbligo di rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre norme di settore, quali norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all'efficienza energetica e norme del codice dei beni culturali e del paesaggio.
La comunicazione di inizio lavori è sottoposta al termine massimo di validità di 3 anni.
Entro tale termine potrà essere comunicata al Comune la data di effettiva ultimazione dei lavori.
Entro 30 giorni dal termine di fine lavori, comunque entro tre anni, la ditta installatrice di eventuali impianti deve provvedere al deposito in Comune della dichiarazione dei conformità e del progetto, resi ai sensi del DM 37/08 con gli allegati obbligatori previsti.
E' a carico di chi effettua i lavori presentare, nei casi previsti dalla legge, gli atti di aggiornamento catastale entro 30 giorni dal momento della variazione dello stato dei beni, cioè dall'ultimazione lavori, ai sensi dell'art.34 quinquies, comma 2 lett.b) L.80/06.
* A titolo esemplificativo, si tratta di tutti quei pareri e autorizzazioni che devono rilasciare gli enti che svolgono specifici accertamenti tecnici e che sono necessariamente da acquisire prima di un intervento edilizio, come ad esempio l’assenso della Soprintendenza per interventi su immobili vincolati, l’autorizzazione paesaggistica previo parere della Soprintendenza, i pareri ambientali e igienico - sanitari di competenza di AUSL ed ARPA, autorizzazione sismica, deposito impianti e altri pareri e autorizzazioni previsti dalle leggi specifiche.
REGIME SANZIONATORIO
Art.5 Comma 7 - La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 dell'art.5, comportano una sanzione di € 258. Tale sanzione è ridotta di due terzi, € 86, se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
Le procedure sanzionatorie previste dal DPR 380/2001 e dalla L.R.19/01 si applicano in caso di effettuazione di interventi non rientranti nell'elenco del commi 1 e 2 dell'art.5 della L.73/2010 e in caso di accertamento della mancanza di una autorizzazione o altro atto di assenso richiesto dalla normativa di settore.