Aree tematiche

Casa

Il Servizio “SUE”, quale micro aggregato organizzativo, ha competenze specifiche e settoriali relative a:

  • erogare informazioni in materia tecnico-urbanistico-edilizia (generica sull’iter dei procedimenti, nonché specialistica ai professionisti, tramite il servizio erogato da parte dei tecnici del Servizio);
  • acquisire le Comunicazioni di Inizio Lavori asseverate e semplici e, controllandone la completezza, le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.); istruendo, finalizzando il procedimento al rilascio delle domande di Permessi di Costruire e di altre istanze in materia edilizia, con relativa gestione dei rapporti con gli utenti ed i professionisti esterni;
  • gestire gli archivi cartacei ed informatizzati, anche tramite coordinamento e controllo del contratto di servizio per la gestione di parte degli archivi;
  • ricercare pratiche in materia edilizia e urbanistica;
  • curare l'accesso agli atti ed il rapporto con i clienti interni o esterni in relazione alle suddette attività;
  • gestire la repressione dell’abusivismo edilizio tramite i controlli edilizi, verificando i cantieri edilizi in difformità, l’emissione di ordinanze di sospensione lavori e demolizione, gestendo il contenzioso derivante dall'attività;
  • provvedere all’istruttoria e rilascio delle Autorizzazioni Sismiche e dei procedimenti ad esse collegati (Relazione a Struttura Ultimata, Collaudi Statici, volture, ecc.).

PRATICHE DI EDILIZA PRIVATALo Sportello Unico Urbanistico-Edilizio (S.U.U.E.) è stato inizialmente istituito nel 2006, presso il Settore Ufficio Tecnico del Comune di Pomigliano d'Arco, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 06.06.2001 n. 360 e ss. mm. ed ii., esprime un modello gestionale che ha l’obiettivo di offrire ai cittadini un unico referente con cui interloquire per tutto quanto attiene agli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica nel territorio comunale.
Il S.U.E., come evoluzione del precedente S.U.U.E., oggi costituisce quindi il punto di riferimento a cui rivolgersi per ottenere informazioni o attivare procedimenti inerenti l’edilizia e l’urbanistica nonché per seguirne l’iter procedurale.
Dal “Portale della Trasparenza” del sito istituzionale è possibile accedere a singole schede informative sui procedimenti edilizi, alla normativa in materia edilizia ed urbanistica, alla cartografia tecnico-urbanistica; scaricare la modulistica adottata per i singoli procedimenti.
In sintesi:
 

Chi deve rivolgersi allo Sportello Unico per l’Edilizia?I Cittadini che intendano realizzare un intervento edilizio sul territorio del Comune di Pomigliano d'Arco, o che intendano richiedere certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni sui provvedi a carattere urbanistico.

Quali sono i compiti dello Sportello Unico per l’Edilizia?Lo Sportello Unico per l’Edilizia, nasce legislativamente come strumento mediante il quale l’Amministrazione Comunale cura tutti i rapporti fra il privato, l’Amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di Permesso di Costruire, di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e Comunicazioni di Inizio Lavori, semplici ed Asseverate.
Lo Sportello Unico per l’Edilizia, pertanto, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 3810/2001 e ss. mm. ed ii., provvede:

  • a curare gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante conferenza di servizi – ai sensi degli artt. 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge 07.08.1990 n. 241 – degli atti di assenso, comunque denominati, necessari al fine della realizzazione dell’intervento edilizio;
  • al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni a carattere urbanistico, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 106 del 12 luglio 2011, "Conversione in legge, con modificazioni, del Dl n.70/11 - Prime disposizioni urgenti per l'economia" (G.U. n.160 del 12 luglio 2011), sono state rivisitate le procedure in materia di edilizia privata e in particolare è stato aggiornato, ai sensi dell'articolo 5, l'ambito di applicazione della denuncia d'inizio attività e quello della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività.
Pertanto l'attività edilizia può essere ricondotta alle seguenti macro procedure, ampiamente illustrate nelle pagine che seguono.

  • Attività edilizia libera
  • Attività subordinata a titoli edilizi

Gli Uffici del Servizio S.U.E. valutano le richieste presentate da privati cittadini, ditte, enti, ecc., inerenti gli interventi edilizi da realizzarsi e/o realizzati (in quest'ultimo caso viene verificata la sussistenza dei requisiti che ne consentano la sanatoria).
Le domande, corredate da idonea documentazione a firma di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc. nell'ambito della propria competenza professionale), vanno compilate sull'apposita modulistica prelevabile dalle pagine della sezione “Modulistica” dal “Portale della Trasparenza”. Le stesse vanno poi inoltrate, con le modalità di seguito indicate, agli uffici competenti in funzione dell'intervento da effettuarsi e della relativa procedura da adottarsi.

Dal 1 febbraio 2014 la presentazione delle pratiche edilizie allo Sportello Unico Urbanistico - edilizio avviene esclusivamente attraverso il portale “Pratiche Edilizie on line”.

Dal 1 gennaio 2016, a seguito di un adeguamento del sistema per la presentazione delle pratiche edilizie si può accede al "Portale del Cittadino", attraverso una nuova registrazione, maggiormente semplificata.
E' ancora possibile effettuare la registrazione per il rilascio dell’utenza protetta da password per l’accesso al servizio “Pratiche edilizie on line”, allo scopo di porre tutti gli interessati in condizione di inoltrare le istanze legate alla pratiche edilizie di competenza dello Sportello Unico per l'Edilizia.
Necessita però ulteriormente precisare che le pratiche edilizie per la legittimazione degli interventi dovranno essere inoltrate preventivamente attraverso il Servizio On Line, e solo successivamente, con la stampa dell'acquisizione del Protocollo Generale, potranno essere presentate allo Sportello del Protocollo Generale, al piano terra della Casa Comunale, in Piazza Municipio, nell’arco di non più di 5 (cinque) giorni lavorativi.

Si ribadisce, inoltre che lo Sportello dell'Ufficio del Protocollo Generale non accetterà pratiche edilizie che non siano state preventivamente inoltrate attraverso i "Servizi On Line" relative a:

  • Permesso di Costruire (ordinario ed in variante);
  • Accertamento di Conformità ex art.36 del D.P.R. 380/01 per Permesso di Costruire in Sanatoria;
  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ordinaria ed in variante;
  • Denunzia di Inizio Attività (ex l.r. 19/2001), ordinaria ed in variante);
  • Accertamento di Conformità ex art.37 del D.P.R. 380/01;
  • Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.) semplice o con allegati tecnici (manutenzione straordinaria);
  • Certificato di Agibilità ex artt.24 e 25 D.P.R. 380/2001.

Tutte le altre comunicazioni inerenti le pratiche edilizie stesse, inoltrate a mezzo dei "Servizi On Line" o già precedentemente presentate allo Sportello del Protocollo Generale, quali:

  • la comunicazione dell’inizio dei lavori di Permesso di Costruire, SCIA e CIL con allegati tecnici;
  • la sospensione lavori di Permesso di Costruire, SCIA e CIL con allegati tecnici;
  • la richiesta di voltura di Permesso di Costruire o altri titoli urbanistici;
  • la comunicazione di fine lavori di Permesso di Costruire, SCIA e CIL con allegati tecnici;
  • sostituzione Impresa Esecutrice o Direttore dei Lavori di pratiche edilizie;
  • le richieste di accesso agli atti;
  • la trasmissione degli adempimenti economici per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione;
  • le richieste di certificati di destinazione urbanistica, di destinazione d'uso, di idoneità alloggiativa etc.;
  • le Attestazioni di Conformità ed Agibilità introdotte nel Testo Unico D.P.R. n.380/2001 dalla L.98/2013 "Legge del Fare",
  • continueranno regolarmente ad essere presentate per la protocollazione presso lo Sportello del Protocollo Generale per essere poi successivamente inoltrate al Servizio S.U.E..

Deposito di Tipo Mappale e Tipo di FrazionamentoAl fine di consentire ai Comuni il dovuto controllo del territorio, il frazionamento di un terreno per la sua suddivisione in parti più piccole, non può essere approvato dall'Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, l'avvenuto deposito presso gli stessi. Può essere richiesto da tecnici abilitati per conto dei proprietari dei terreni.
Le istanze possono essere presentate tutti i giorni lavorativi presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pomigliano d'Arco.
I documenti necessari sono:

  1. conferimento incarico da parte del proprietario o avente titolo;
  2. generalità complete e dati anagrafici del tecnico incaricato e del proprietario del suolo;
  3. titolo di proprietà (per gli espropri occorre copia del decreto di esproprio, piano particellare e delega di conferimento incarico da parte dell'Ente o Consorzio);
  4. planimetria di zona e visura catastale con indicazione dei luoghi interessati;
  5. visura catastale ampliata della particella da frazionare;
  6. elaborato tecnico del tipo (originale + copia);
  7. relazione tecnica asseverata con indicazione dell'atto notarile, ovvero della scrittura privata cui il frazionamento è preordinato, che asseveri: la conformità del tipo di frazionamento al regolamento edilizio e alla strumentazione urbanistica vigente (indicando la normativa di zona del PRG); l'inesistenza di opere abusive sul suolo in questione; ovvero se oggetto di condono edilizio allegare copia degli atti della pratica di condono, indicando il numero di pratica e il nominativo del richiedente;
  8. delega, da parte del tecnico incaricato, per il ritiro dell'elaborato tecnico timbrato.

Nel caso in cui uno o più documenti richiamati siano già in possesso dell'Amministrazione comunale il richiedente dovrà dare indicazione degli estremi necessari alla loro ricerca.
Ai sensi e nei limiti del D.P.R. 455/00 è possibile produrre autocertificazione ed autodichiarazione in sostituzione dei documenti.
L'Amministrazione si riserva di procedere ai controlli a campione sufficienti a garantire il rispetto della legalità. In caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 72 e ss D.P.R. 455/00 l'interessato sarà dichiarato decaduto dal beneficio eventualmente ottenuto e denunciato all'A. G. competente.

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO: DENUNCIE DI LAVORI PER AUTORIZZAZIONI SISMICHEIl S.U.E.,inoltre, è oggetto del trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico. Le linee guida per l’attuazione dell’art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata” hanno stabilito, indicandole specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento.
In particolare al punto 2 delle Linee Guida sono elencate le attività e funzioni oggetto del trasferimento:

  1. ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;
  2. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
  3. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;
  4. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;
  5. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
  6. rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
  7. effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
  8. controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all’articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
  9. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -,svolgimento dell’attività istruttoria e rilascio dell’attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;
  10. ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 – svolgimento dell’attività istruttoria e rilascio dell’attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;
  11. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
  12. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
  13. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
  14. comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
  15. voltura dell’autorizzazione Sismica rilasciata.

CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI EDLIZIA ED URBANISTICAIl S.U.E. provvede, inoltre, al rilascio delle Certificazioni in materia urbanistica.
In particolare:
• Il certificato di idoneità alloggiativa;
• Il certificato di destinazione urbanistica;
• Il certificato di destinazione urbanistica storico;
• Il certificato di destinazione d’uso dell’immobile;
• Il Certificato urbanistico delle destinazioni d’uso ammesse;
• La Certificazione Urbanistica;
• Il Certificato Urbanistico di Sussistenza Vincoli;
oltre a procedere alla:
• Assegnazione matricole per ascensori e montacarichi;
• Deposito di tipo mappale e tipo di frazionamento.


Il Certificato di Idoneità alloggiativa:Il certificato di idoneità dell'alloggio è un documento che attesta che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla normativa.
Il certificato di idoneità dell'alloggio è necessario per:

  • ricongiungimento familiare, cioè quando deve essere autorizzato l'ingresso dall'estero dei familiari del lavoratore immigrato;
  • rilascio del permesso di soggiorno CE per sé stesso o per i familiari a carico;
  • sottoscrizione di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

L'attestazione di idoneità dell'alloggio può essere richiesta:

  • dal proprietario dell'alloggio
  • dall'inquilino del relativo contratto di locazione
  • dal soggetto che è residente, domiciliato o ospite nell'immobile

Il richiedente deve presentare la domanda allo Sportello del Protocollo Generale dell’Ente, su apposito modello predisposto e scaricabile dal sito istituzionale, dalla Sezione ”Modulistica” del Portale della Trasparenza.
Otre a quanto indicato sul modello di richiesta è necessario presentare i seguenti documenti:

  • fotocopia del permesso di soggiorno, documento di identità o passaporto dei richiedenti
  • planimetria catastale dell'alloggio
  • copia del contratto di affitto o di acquisto regolarmente registrati e, se ospiti, la dichiarazione di ospitalità del proprietario o conduttore dell'alloggio

Sulla domanda dovrà essere opposta un marca da bollo da € 16,00.
L'attestazione di idoneità deve essere ritirata all'ufficio Amministrativo del Servizio S.U.U.E..
Per il ritiro del certificato occorre una ulteriore marca da € 16,00.
Il certificato ha validità di 6 mesi dalla data di emissione.
Certificato di idoneità alloggiativa è un documento che attesta che l'abitazione rientra nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale.
L'alloggio infatti deve essere adeguato dal punto di vista igienico-sanitario e abbastanza grande per il numero di persone che ci vivono.
Questi i requisiti che deve rispettare:
Mq 29 -> massimo 1 persona
Mq 34 -> massimo 2 persone
Mq 44 -> massimo 3 persone
Mq 61 -> massimo 4 persone
Mq 71 -> massimo 5 persone

I cittadini extracomunitari che vogliono ottenere:

  • l'inserimento al lavoro (lavoro subordinato)
  • il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta soggiorno).

Il Certificato di Destinazione UrbanisticaIl Certificato di Destinazione Urbanistica indica prestazioni e vincoli di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti un singolo immobile -area o fabbricato- che devono essere osservati in caso di attività urbanistico - edilizia.
Il CDU conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che in tale periodo non intervengano modificazioni della disciplina urbanistica.
Per quanto attiene ai siti individuati negli elenchi allegati al Piano regionale di bonifica dei siti inquinati della Regione Campania, si rimanda alla pubblicazione sul Burc Speciale del 9 Settembre 2005.
E’ riferito a non più di 7 particelle contigue anche se ricadenti in mappali diversi.
La richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica si presenta dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico all'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente, oppure può essere spedita a mezzo posta indirizzata a: Comune di Pomigliano d'Arco (NA), Piazza Municipio n.1, 80038 – Area 6 “Infrastrutture,Territorio e Sviluppo Sostenibile”, “SUE ed Edilizia, Sviluppo Urbanistico”.

La richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica va corredata di:

  • marca da bollo da €16,00 (da consegnare all'Ufficio Amministrativo del Settore all'atto del ritiro);
  • estratto di mappa del nuovo catasto terreni o nuovo catasto edilizio urbano, su cui sia evidenziato l'immobile oggetto di certificazione;
  • attestato del versamento sul c/c postale n°22977805, intestato a Tesoreria del Comune di Pomigliano d’Arco, causale: "diritti di segreteria per certificato di destinazione urbanistica";

e deve essere sottoscritta dal proprietario o altro avente titolo.
Il certificato è rilasciato a partire dal decimo giorno dalla richiesta.
In caso d'integrazioni dei documenti, i termini del rilascio decorrono dalla data della loro presentazione.

Certificato di Destinazione Urbanistica StoricoIl Certificato di Destinazione Urbanistica Storico non ha uno specifico riferimento normativo; indica, per l’immobile interessato, le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente ad una determinata data antecedente a quella odierna (per esempio alla data del 31 dicembre 1991).
Questa attestazione è in genere utilizzata nel caso di controversie di carattere fiscale od in caso di cause di natura civile ove occorra conoscere la storia di un immobile sotto l’aspetto urbanistico.
Non essendo disciplinato precisamente si ritiene non vi sia una scadenza alla validità, rappresentando la destinazione dell’area ad una certa data.
La richiesta può essere effettuata dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale o da coloro che per qualsiasi altro valido titolo abbiano l’uso o il godimento dell’entità immobiliare interessata alla richiesta.
Se le particelle non sono tra loro contigue ma sparse anche se sullo stesso estratto di mappa, la richiesta verrà considerata come autorizzazione al rilascio di più certificati e quindi sarà corrisposto un importo corrispettivo.


Certificato di destinazione d'uso dell'immobileIl certificato in esame attesta la destinazione d'uso richiamata nei titoli edilizi indicati all'interessato.
Le istanze possono essere presentate tutti i giorni lavorativi presso l'Ufficio del Protocollo Generale del Comune di Pomigliano d'Arco.
Documenti necessari:

  1. titolarità a richiedere il certificato;
  2. domanda in bollo di € 16,00, indirizzata e sottoscritta dall'avente titolo qualora la richiesta è effettuata per certificazione in bollo;
  3. indicazione dei titoli abilitativi edilizi relativi all'immobile oggetto della richiesta del certificato;
  4. determinazione catastale dell'immobile oggetto dell'istanza con relativa visura;
  5. planimetria catastale ove necessaria;
  6. attestazione dell'avvenuto versamento di € 20,00 sul conto corrente postale n.22977805 intestato a: Tesoreria del Comune di Napoli - causale: diritti di segreteria;
  7. marca da bollo di € 16,00 (da consegnare all'Ufficio Amministrativo del Settore all'atto del ritiro del certificato);
  8. eventuale delega, da parte del richiedente, per il ritiro del certificato.


Certificato urbanistico delle destinazioni d'uso ammesseIl certificato urbanistico delle destinazioni d'uso ammesse non ha uno specifico riferimento normativo. È un tipo di certificazione che contiene, per l’immobile interessato, le destinazioni d’uso consentite dallo strumento urbanistico vigente.
Questa certificazione è in genere utilizzata da parte degli esercenti attività commerciali o artigianali per ottenere finanziamenti inerenti l’insediamento, nell’immobile interessato, di una nuova attività o la ristrutturazione di una esistente.
È richiesta anche da Enti Pubblici per conoscere quali attività possono essere insediate negli immobili che intendono acquistare o locare.
Per questo tipo di certificazione, pur non essendo stabilito da alcuna norma, si desume implicitamente che non vi sia una scadenza alla validità se non sono, dalla data del rilascio, intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
La richiesta può essere effettuata dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale o dai locatari attuali o futuri dell’entità immobiliare interessata alla richiesta.
Il certificato urbanistico delle destinazioni d'uso ammesse, per analogia di prescrizioni con il Certificato Urbanistico è rilasciata nel termine di sessanta giorni dall’inoltro della richiesta.


Certificazione UrbanisticaRientrano in tale certificazione:

  1. l'attestazione per la distanza chilometrica è un attestato che indica la distanza tra il Comune di Pomigliano d'Arco e gli altri comuni; tale certificato può essere richiesto per determinare un'indennità di trasferta, un'indennità chilometrica, ecc.;
  2. qualsivoglia attestazione richiesta al Comune di Pomigliano d'Arco non rientrante tra quelle oggetto della modulistica pubblicata sul portale.


Certificato urbanistico di sussistenza vincoliIl Certificato urbanistico di sussistenza vincoli è un certificato che contiene l’indicazione della presenza sull’area di vincoli di qualsivoglia natura. Questa certificazione di natura puntuale è finalizzata a stabilire indipendentemente dalla destinazione urbanistica la sussistenza di vincoli di qualsivoglia natura (ambientale, architettonica ed altro) che possano incidere sull’utilizzo dell’immobile. Per questo tipo di Attestazione, pur non essendo stabilito da alcuna norma, si desume implicitamente che non vi sia una scadenza alla validità se non sono, dalla data del rilascio, intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
La richiesta può essere effettuata dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale, da coloro che per qualsiasi altro valido titolo abbiano l’uso o il godimento dell’entità immobiliare interessata alla richiesta.
Il certificato urbanistico di vincoli per analogia di prescrizioni con il Certificato Urbanistico è rilasciato nel termine di sessanta giorni dall’inoltro della richiesta.

Il Servizio S.U.E. provvede anche a:


Assegnazione Matricole per Ascensori e MontacarichiIl procedimento consiste nell'assegnare ad ogni messa in esercizio di montacarichi ed ascensori un numero di matricola che li identifica a tutti coloro che attivano un montacarichi, una piattaforma o un ascensore, privati e società.
Il proprietario di un impianto o il suo legale rappresentante, deve comunicare al Comune, entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità C.E. rilasciata dall'installatore, la messa in esercizio dell'impianto di ascensore o montacarichi.
Occorre presentare una comunicazione da parte del proprietario o dell' amministratore del condominio, della messa in esercizio dell'impianto, contenente:

  1. l' indirizzo dello stabile dove è installato l' impianto;
  2. il nominativo e domicilio del proprietario o dell'amministratore del condominio;
  3. la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
  4. il nominativo o la ragione sociale dell'installatore o del costruttore del montacarichi;
  5. l'indicazione della ditta (abilitata ai sensi della L.46/90) cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
  6. la copia della dichiarazione di conformità (art.6, comma 5 del D.P.R. 162/99);
  7. l'accettazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto (art.13, comma 1, del D.P.R. 162/99);
  8. il certificato d'installazione dell'impianto alla regola d'arte (L.46/90).
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