SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 100 DEL 29 DICEMBRE 2018 È STATA PUBBLICATA LA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2018, N. 59 AD OGGETTO “NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ ESPLETATE PER CONTO DEI COMMITTENTI PRIVATI E DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE”.
Gli artt. 2 e 3 della Legge prevedono rispettivamente:
Art. 2
(Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)
1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico o contratto resa nelle forme previste dall’ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Art. 3
(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)
1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all’articolo 76 del d.p.r. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.
È FATTO DUNQUE OBBLIGO A TUTTI COLORO CHE INVIERANNO PRATICHE ALLO S.U.A.P. DI CORREDARLE DEI DOCUMENTI SOPRA INDICATI:
SERVIZI ONLINE: LINK
LE PRATICHE INVIATE SENZA LA RELATIVA MODULISTICA NON VERRANNO' PROTOCOLLATE E AUTOMATICAMENTE SARANNO ARCHIVIATE
PROCURA SPECIALE
MODELLO SCIA PER ATTIVITA' ARTIGIANALI
MODELLO IMPRESE DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANFICAZIONE
MODELLO COMMERCIO ALL'INGROSSO
MODELLI STRUTTURA RICETTIVA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE
MODELLO SCIA STRUTTURE RECETTIVE
MODELLO SCIA QUOTIDIANI E PERIODICI
MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA/ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILATE
I moduli unificati e standardizzati, approvati dalla regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 32 del 21/06/2017, in conformità all'accordo sottoscritto in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, relativi alle attività commerciali (e assimilate) sono i seguenti:
La scheda anagrafica è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.Il modulo per la notifica sanitaria riguarda tutti gli operatori del settore alimentare.
L'ORGANIZZAZIONE DEI DATILa modulistica prende necessariamente in considerazione tutte le diverse opzioni legate, ad esempio, agli eventi legati alla vita delle imprese (avvio, trasferimento, ampliamento, subingresso o cessazione), alla dimensione delle attività commerciali, alle modalità di vendita, alla tipologia di prodotti da vendere, alla localizzazione nel caso di bar e ristoranti (ad es. in zone tutelate), alle altre modalità di somministrazione di alimenti e bevande, etc.
Inoltre, all’interno dei singoli procedimenti è rinvenibile la modulistica unitamente alla documentazione da allegare: in particolare quando nel medesimo contesto vengono presentate altre segnalazioni o comunicazioni nell’ambito della SCIA unica o vengono richieste le autorizzazioni necessarie all’avvio dell’attività con la SCIA condizionata.
LE NOVITÀTutto quello che non può più essere richiesto a Cittadini e Imprese
Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, Legge n. 241 del 1990).
Non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva (che, tra l’altro, in molti casi non era possibile ottenere) oppure non occorre più allegare relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.
Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività.
Ci pensa lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ad acquisirle: è sufficiente presentare le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata (SCIA più autorizzazioni). In questo modo l’Italia si adegua al principio europeo secondo cui “l’amministrazione chiede una volta sola”.
UN LINGUAGGIO PIU’SEMPLICEIl linguaggio è stato semplificato in modo da utilizzare il più possibile termini di uso comune. Ad esempio “un esercizio di vicinato” è un esercizio commerciale fino a 150/250 mq, “un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” è un bar o un ristorante.
Sono state eliminate tutte le espressioni del tipo “ai sensi della legge”; i riferimenti normativi si trovano solo in nota o tra parentesi.
In tutti i casi in cui erano previste formule del tipo “dichiaro di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.X della legge XX”, che rendevano difficilmente accessibile per l’impresa il contenuto della dichiarazione da sottoscrivere, è stato esplicitato il contenuto dei requisiti previsti dalla legge, anche attraverso appositi riquadri esplicativi.
COME INDIVIDUARE LA TIPOLOGIA DI PRATICA DA TRASMETTERE MEDIANTE IL S.U.A.P.
SUAP - Ex art. 8, DPR 160/2010
Lo sportello unico per le attività produttive è istituito dagli articoli 23/27 bis del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112 ed attuato secondo le procedure previste dall'ex art. 5 del D.P.R. 447/1998 ora art. 8 del D.P.R. 160/2010.
Costituisce un’innovazione che, nell’ottica della semplificazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese, attribuisce ai Comuni le funzioni riguardanti la localizzazione e la modifica di impianti produttivi.
Semplifica i procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati e la determinazione delle aree destinate agli insediamenti.
Successivamente, allo scopo di rafforzare l’ambito di applicazione dello sportello unico, si sono estese le competenze a qualunque attività produttiva di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazione.
Procedimenti in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del DPR 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 "Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici"
Art. 8
Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.