Elenco procedimenti

Autocertificazione
Descrizione del procedimento

L'autocertificazione è una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Con questa il firmatario può dichiarare alle Amministrazioni Pubbliche alcune posizioni di stato, fatto e qualità personali sotto la propria responsabilità.

Autocertificazione prevista dalla legge 15/1968
I casi di autocertificazione previsti dalla legge n.15 del 1968 sono i seguenti:

•la data e luogo di nascita;
•la residenza;
•la cittadinanza;
•il godimento dei diritti politici;
•lo stato di celibe,
•coniugato, vedovo;
•lo stato di famiglia;
•l'esistenza in vita;
•la nascita del figlio;
•la morte del coniuge, genitore, figlio;
•l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni.

I nuovi casi dell'autocertificazione (legge 127/1997)
Con la Riforma Bassanini è stata estesa la possibilità per il cittadino di utilizzare l'autocertificazione.
In particolare, il nuovo regolamento entrato in vigore con la legge n.127 del 1997 permette di ricorrere all'autocertificazione per dichiarare:

1. Situazione di reddito, economica e fiscale, ovvero
•il proprio reddito e la situazione economica (anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsto da leggi speciali);
•l'assolvimento di obblighi contributivi, con l'indicazione dell'ammontare;
•il possesso e il numero del codice fiscale;
•il possesso e il numero della partita IVA;
•qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
•la vivenza a carico di qualcuno.

2.Titoli di studio e professionali
•il titolo di studio;
•la qualifica professionale;
•gli esami sostenuti;
•il titolo di specializzazione, abilitazione, aggiornamento e formazione;
•la qualificazione tecnica.

3. Posizione giuridica
•la qualità di legale rappresentate di persone fisiche o giuridiche;
•la qualità di tutore;
•la qualità di curatore;
•non aver riportato condanne penali.

4.Altri dati
•lo stato di disoccupazione;
•la qualità di pensionato e la categoria di pensione;
•la qualità di casalinga e di studente;
•l'iscrizione ad associazioni o formazioni sociali;
•la posizione agli effetti degli obblighi militari.

Cosa non può essere autocertificato
Non è ammessa l'autocertificazione nei seguenti casi:
•certificati medici, sanitari e veterinari;
•marchi e brevetti;
•certificati di conformità all'Unione Europea.

Chi può fare l'autocertificazione
Possono fare l'autocertificazione:
•i cittadini italiani;
•i cittadini dell'Unione Europea;
•i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, nei casi di dichiarazione di stati, fatti e qualità personali certificabili da parte di soggetti pubblici o privati.

Chi deve accettare l'autocertificazione
Devono accettare l'autocertificazione:
•le pubbliche amministrazioni, cioè Comuni, Province, Regioni, Scuole Pubbliche, Università, ASL, Prefettura, Questura, Camere di Commercio, Uffici provinciali della Motorizzazione civile, Ufficio tecnico erariale (UTE), Azienda Servizi Mobilità (ASM);
•i sevizi pubblici (aziende di trasporti, di erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche, ecc.).
Pertanto, aziende come le Poste, l'Enel, la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le autostrade, ecc., sono tenute ad accettare autocertificazioni.
Anche i privati possono accettare l'autocertificazione, ma non sono obbligati a farlo.

L'autocertificazione per i concorsi pubblici
Per partecipare ai concorsi pubblici non occorre più presentare la copia autenticata dei titoli, ma una dichiarazione in cui è confermata la conformità degli stessi all'originale.

Come si fa l'autocertificazione
Per fare un'autocertificazione è sufficiente un foglio su cui dichiarare la propria posizione e apporre la propria firma, senza autentica e senza bollo.
L'autocertificazione può essere presentata da un'altra persona o inviata per posta e fax (allegando la fotocopia della carta d'identità) o mezzo telematico (tramite e-mail, cui è stata apposta firma digitale, o carta d'identità elettronica).

Quanto tempo dura l'autocertificazione
Le autocertificazioni hanno la stessa durata dei certificati che sostituiscono.
Pertanto:
•i certificati che contengono informazioni non modificabili nel tempo (nascita, morte, titoli di studio) non hanno scadenza;
•possono essere presentati anche certificati scaduti se le informazioni che contengono non sono cambiate (in questo caso è sufficiente apporre sullo stesso certificato dichiarazione firmata, ma non autenticata, in cui il soggetto conferma la validità delle informazioni);
•tutti gli altri certificati scadono dopo sei mesi dal rilascio, sia che vengano consegnati alla Pubblica Amministrazione che ai privati.

Sanzioni per chi rilascia false autocertificazioni
Le dichiarazioni false dei cittadini sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Le amministrazioni che hanno dubbi in merito alla veridicità delle autocertificazioni possono effettuare i controlli necessari.

Sanzioni per i dipendenti che non accettano l'autocertificazione
I dipendenti che rifiutano di accettare le autocertificazioni violano i loro doveri di ufficio.
Il cittadino può contestare la mancata accettazione rivolgendosi al funzionario dell'ufficio in cui il dipendente lavora, il quale, se lo riterrà giusto, potrà avviare un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente.

Dichiarazione sostitutiva di atti notori
Per tutti gli stati, fatti e qualità personali non menzionati dalla legge 127/1997, rimane in vigore la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.
L'interessato deve firmare davanti al dipendente dell'Ufficio Anagrafe per l'autentica della firma.
Se l'interessato deve consegnare la dichiarazione presso un ufficio pubblico, può firmare davanti al funzionario o al dipendente che accetta la dichiarazione, senza bisogno dell'autentica della firma.
Se la dichiarazione è presentata da terzi o inviata per posta o fax, la firma del dichiarante deve essere autenticata, a meno che non sia accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità del dichiarante o collegata ad una domanda.
Nei rari casi in cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio non è presentata insieme ad una domanda, va autenticata e accompagnata dall'imposta di bollo.

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