Elenco procedimenti

Accertamento di Conformità ex art. 37 del D.P.R. 06/06/2001, n°380
Descrizione del procedimento

Accertamento di Conformità ex art. 37 D.P.R. 380/2001

L'Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità (articolo 4, comma 13 del d.l. n. 398 del 1993; articolo 10 della l. n. 47 del 1985) del D.P.R. 380/2001 stabilisce che:

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. (comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)

2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.

4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.

6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36.

L’art.37 del Testo Unico per l’edilizia disciplina la sanzione pecuniaria per gli interventi edilizi realizzati in assenza/difformità dalla Segnalazione Certificata di inizio attività -ex Denuncia di inizio attività.

Com’è noto, l’art. 49, comma 4-bis del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina la Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A.), sostituendo integralmente la norma relativa alla Denuncia di inizio attività contenuta nel previgente art. 19 della L. 7 Agosto 1990, n. 241.
La nuova disciplina ha imposto la necessità di un adeguamento del procedimento da utilizzare al fine della sanatoria di opere nei casi di cui al richiamato art. 37.
 

Pertanto, viene introdotto specifico procedimento finalizzato esclusivamente all’ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’.
 

Condividi

Ricerca procedimenti

Moodulo autocompilazione disabvilitato