Elenco procedimenti

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)
Descrizione del procedimento
<p>La comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)</p> <p>Nel caso l&#39;intervento non sia riconducibile a nessuna delle previsioni previste per l&#39;edilizia libera, per il permesso di costruire e per la SCIA (ordinaria o alternativa), &egrave; possibile realizzarlo previo invio di&nbsp;<strong>comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico</strong>&nbsp;che attesta sotto la sua responsabilit&agrave; il rispetto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell&#39;attivit&agrave; edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all&#39;efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonch&eacute; delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>Nel caso in cui la CILA non sia stata presentata prima dell&#39;inizio dei lavoro NON si pu&ograve; parlare di abuso edilizio perch&eacute; &egrave; sempre possibile presentare la cosiddetta CILA tardiva pagando una sanzione pecuniaria di 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione &egrave; effettuata spontaneamente quando l&#39;intervento &egrave; in corso di esecuzione.</p> <p><a id="Interventi-soggetti-a-CILA-Tabella-A-nbsp-D-Lgs-n-222-2016" name="Interventi-soggetti-a-CILA-Tabella-A-nbsp-D-Lgs-n-222-2016"></a></p> <p>Interventi soggetti a CILA (Tabella A&nbsp;- D.Lgs. n. 222/2016)</p> <ul> <li>Barriere architettoniche (interventi pesanti) - Interventi volti all&rsquo;eliminazione di barriere architettoniche, con la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti e di manufatti che alterino la sagoma dell&rsquo;edificio.</li> <li>Manutenzione straordinaria leggera - Opere necessarie a rimuovere e sostituire parti degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico&shy;sanitari e tecnologici, senza alterare la volumetria complessiva degli edifici e mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Vi rientrano anche il frazionamento e l&rsquo;accorpamento delle unit&agrave;, l&rsquo;apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, se non riguardano le parti strutturali dell&rsquo;edificio.</li> <li>Movimenti terra - Movimenti terra non inerenti all&rsquo;attivit&agrave; agricola e alle pratiche agro-silvo&shy;pastorali.</li> <li>Pertinenze minori &ndash; Realizzazione di pertinenze minori che gli strumenti urbanistici non qualificano, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, come interventi di nuova costruzione, oppure che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell&rsquo;edificio principale.</li> <li>Restauro e risanamento conservativo leggero - Interventi edilizi rivolti a conservare l&rsquo;organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalit&agrave; e che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell&rsquo;edificio ne consentano destinazioni d&rsquo;uso con essi compatibili. Sono compresi il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell&rsquo;edificio, l&rsquo;inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell&rsquo;uso, l&rsquo;eliminazione degli elementi estranei all&rsquo;organismo edilizio.</li> <li>Ricerca nel sottosuolo - Opere temporanee per attivit&agrave; di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di quelle per la ricerca di idrocarburi.</li> <li>Serre mobili stagionali - Serre mobili stagionali con struttura in muratura per lo svolgimento di attivit&agrave; agricole.</li> <li>Interventi residuali - Sono realizzabili mediante cila gli interventi non riconducibili&nbsp; all&rsquo;elenco di cui all&rsquo;articolo 6, 10 e 22 del dpr 380/2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente,&nbsp; e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell&rsquo;attivit&agrave; edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all&rsquo;efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonch&eacute; delle disposizionicontenute nel decreto legislativo 42/2004.</li> </ul>

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