Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)
Descrizione del procedimento
<p>La comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)</p>
<p>Nel caso l'intervento non sia riconducibile a nessuna delle previsioni previste per l'edilizia libera, per il permesso di costruire e per la SCIA (ordinaria o alternativa), è possibile realizzarlo previo invio di <strong>comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico</strong> che attesta sotto la sua responsabilità il rispetto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.</p>
<p>Nel caso in cui la CILA non sia stata presentata prima dell'inizio dei lavoro NON si può parlare di abuso edilizio perché è sempre possibile presentare la cosiddetta CILA tardiva pagando una sanzione pecuniaria di 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.</p>
<p><a id="Interventi-soggetti-a-CILA-Tabella-A-nbsp-D-Lgs-n-222-2016" name="Interventi-soggetti-a-CILA-Tabella-A-nbsp-D-Lgs-n-222-2016"></a></p>
<p>Interventi soggetti a CILA (Tabella A - D.Lgs. n. 222/2016)</p>
<ul>
<li>Barriere architettoniche (interventi pesanti) - Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche, con la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti e di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.</li>
<li>Manutenzione straordinaria leggera - Opere necessarie a rimuovere e sostituire parti degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico­sanitari e tecnologici, senza alterare la volumetria complessiva degli edifici e mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Vi rientrano anche il frazionamento e l’accorpamento delle unità, l’apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, se non riguardano le parti strutturali dell’edificio.</li>
<li>Movimenti terra - Movimenti terra non inerenti all’attività agricola e alle pratiche agro-silvo­pastorali.</li>
<li>Pertinenze minori – Realizzazione di pertinenze minori che gli strumenti urbanistici non qualificano, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, come interventi di nuova costruzione, oppure che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale.</li>
<li>Restauro e risanamento conservativo leggero - Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità e che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Sono compresi il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.</li>
<li>Ricerca nel sottosuolo - Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di quelle per la ricerca di idrocarburi.</li>
<li>Serre mobili stagionali - Serre mobili stagionali con struttura in muratura per lo svolgimento di attività agricole.</li>
<li>Interventi residuali - Sono realizzabili mediante cila gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 6, 10 e 22 del dpr 380/2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizionicontenute nel decreto legislativo 42/2004.</li>
</ul>